Il SINDACO

Visto

  1. La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili:
  2. Il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020:
  3. L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020;
  4. L’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia 31 del 9 agosto 2020:
  5. Tutti i precedenti provvedimenti emanati in materia ai vari livelli e tuttora in vigore

Considerato  l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo  dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio comunale;

Considerato che all’interno della struttura Comunale pare siano stati ravvisati dei casi di  sospetto contagio e che, pertanto, si ritiene adottare delle misure necessari al contenimento di una eventuale diffusione epidemiologiche.

Riconosciuta la propria competenza e fatte salve le clausole delle proprie ordinanze che non risultino in contrasto con le seguenti disposizioni,

ORDINA

  La chiusura del Comune dalla data odierna al 17 Agosto

  1. La sanificazione della Casa Comunale e delle strutture ad essa collegate, nonché la sanificazione di tutte le strade del territorio Comunale, dando mandato all’Ufficio Tecnico comunale di adottare le misure necessarie per svolgere tale
  2. La sospensione fino alle ore 24,00 del 16 agosto 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico e/o privato ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso o fieristico,
  3. Conferma le misure adottate con la propria ordinanza 16 del 10.08.2020 ed in particolare:

Il massimo rispetto di tutte le misure anticontagio previste a livello nazionale e regionale e, in particolare:

  1. Il divieto di assembramento;
  2. Il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
  3. l’uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni. Sugli arenili ricadenti nel territorio del Comune

E’ VIETATO:

  1. lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione, sia pubblica che privata, (anche se organizzate dagli esercenti attività di ristorazione, bar, pizzerie, lidi e altri esercizi commerciali; a titolo esemplicativo dj, trattenimenti danzanti, musica live);
  2. L’accampamento e il bivacco;
  3. L’uso di gazebo, tende e simili;

 

  1. L’accensione di falò e fuochi di ogni genere, anche

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi vigenti.

La presente Ordinanza integra e non annulla le proprie ordinanze già emesse, è pubblicata ai sensi di legge ed ha valenza dall’ 11 al 16 agosto 2020.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso secondo legge. Dalla Residenza Municipale lì 11 agosto 2020