AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI SINGOLI INCARICHI

1 OGGETTO
E’ istituito un elenco comunale di avvocati da cui attingere per procedere al conferimento di incarichi di rappresentanza legale in un arbitrato o in una conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, nonché di consulenza legale da fornire in preparazione di uno dei predetti procedimenti o qualora vi sia un indizio concreto ed una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento. La formazione, la tenuta, l’aggiornamento e l’utilizzo dell’elenco sono informati al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. L’elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal responsabile dell’area Amministrativa verrà pubblicato sul profilo committente del Comune di Portopalo di Capo Passero, nella sottosezione “bandi gara e contratti” di Amministrazione Trasparente. L’inserimento degli avvocati nell’elenco avverrà nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

2 ISTANZA DI ISCRIZIONE: TERMINI, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate al seguente indirizzo: comunecp.segreteria@pec.it entro il 15.03.2019, le domande presentate successivamente a tale data verranno inserite in sede di aggiornamento quadrimestrale dell’elenco. La domanda di iscrizione con i relativi documenti allegati dovrà essere trasmessa in unico file in formato pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata, oppure con firma digitale, e, comunque, con unico invio. La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del professionista di una casella PEC personale. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile una domanda inviata da una casella di posta elettronica ordinaria ovvero certificata non personale anche se inviata all’indirizzo PEC del Comune.
La domanda di iscrizione, redatta secondo un modello predisposto dall’ente e allegato all’avviso pubblico, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) curriculum vitae scientifico-professionale da cui si evinca specializzazione/esperienza specifica; in una apposita sezione del curriculum dovrà essere indicata l’eventuale esperienza maturata in attività di difesa e rappresentanza in giudizio di pubbliche amministrazioni;
b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
c) autocertificazione dei requisiti previsti dall’art.3
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Portopalo di Capo Passero, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEI CANDIDATI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Per conseguire l’iscrizione all’elenco, gli avvocati istanti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
❏ cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
❏ iscrizione ad un Ordine degli Avvocati
❏ godimento dei diritti civili e politici;
❏ non versare nelle condizioni che escludono, ai sensi dell’art.80 del d.lgs. n° 50/2016, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
❏ assenza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, assenza di incarichi professionali di rappresentanza e difesa contro il Comune, alla data di presentazione della domanda e dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l’amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato.

Dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso di esperienza professionale nelle materie per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco (allegato A), nonché l’eventuale abilitazione a rappresentare e difendere i clienti innanzi alle giurisdizioni superiori.

Possono essere iscritti nell’elenco tutti gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L’iscrizione all’elenco da parte di una associazione professionale avviene attraverso l’iscrizione dei singoli avvocati associati; nel caso di affidamento di incarico difensivo all’associazione, il Comune indicherà l’avvocato di volta in volta prescelto per l’esecuzione dell’incarico.

L’affidamento degli incarichi avviene con determinazione del responsabile del servizio contenzioso, a seguito dell’approvazione di apposita deliberazione della Giunta Comunale che autorizza il Sindaco a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio,
Il Comune affida gli incarichi sulla base dei seguenti criteri:
A. Foro di competenza della causa affidata
B. specificità, complessità, valore della controversia;
C. esperienza maturata in relazione all’oggetto dell’incarico, come documentata nel curriculum presentato all’atto dell’iscrizione nell’elenco aperto;
D. analogia, consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso o analogo oggetto, per ragioni di continuità nella linea di difesa;
E. rotazione degli incarichi.
L’incarico può essere confermato anche nei successivi gradi di giudizio, nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso, per ragioni di continuità nella difesa, salvo il caso di rinuncia dell’incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del professionista ad ottenere l’incarico.

4 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Il Comune di Portopalo di Capo Passero, all’atto di conferimento dell’incarico professionale, quantifica l’importo del compenso sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 (G.U. n. 77 del 02/04/2014) al fine di garantire trasparenza, imparzialità e uniformità nella determinazione dei compensi stessi. I parametri in questione costituiscono criterio di mero orientamento, posto che la determinazione dei compensi degli avvocati è affidata alla libera pattuizione tra le parti. L’importo massimo del compenso pattuito non può, comunque, essere superiore al valore stabilito dai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito della percentuale del 30%;
Oltre al compenso, sarà riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute e/o degli oneri eventualmente anticipati nell’interesse dell’Ente. I professionisti incaricati saranno tenuti a rendere noto il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico alla sua conclusione. Il conferimento dell’incarico avviene in forma scritta prima della costituzione in giudizio e prima del conferimento dell’incarico, anche ai sensi dell’art. 24 del Codice deontologico forense, il professionista presenta una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e indica gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, il relativo massimale e la scadenza.

Il Comune di Portopalo di Capo Passero, di norma, non conferisce incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura del contenzioso implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. Ricorrendo tali casi l’atto di nomina dovrà essere adeguatamente motivato.

Il professionista incaricato ha l’obbligo di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico la stima del rischio da soccombenza, nonché di aggiornare il comune sullo stato di avanzamento del contenzioso ad ogni scadenza processuale, indicando l’attività svolta e allegando, in formato elettronico, copia dei verbali d’udienza, copia di memorie, comparse o altri scritti difensivi redatti nell’esercizio del mandato o prodotti da controparte. L’Ente si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa. Ogni anno, entro il 30 giugno il professionista aggiorna la stima del rischio soccombenza, alla luce dell’andamento della causa.

5 ELEMENTI ESSENZIALI DELL’ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
I rapporti giuridici e finanziari sono regolati, in disparte il conferimento della procura alle liti, da un disciplinare che contiene le seguenti indicazioni:
a) il compenso da riconoscere al professionista, che non potrà superare l’importo determinato in base al precedente punto;
b) gli obblighi di comunicazione assunti dal professionista;
c) i casi e le modalità di adeguamento del compenso concordato.

6 LIQUIDAZIONI
Il compenso a saldo sarà liquidato a conclusione del grado di giudizio, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della sentenza o del provvedimento che definisce il giudizio;
b) documento fiscale redatto secondo quanto pattuito. La liquidazione del saldo avverrà nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura in formato elettronico. Nel corso del giudizio, il Comune può procedere alla liquidazione di acconti sul compenso pattuito, in relazione alle attività effettivamente espletate; a tal fine, entro il 15 dicembre di ciascun anno, il professionista trasmette una relazione sull’attività svolta nell’anno solare di riferimento, con la nota spese analitica delle attività svolte. L’ufficio procede a liquidare le somme corrispondenti all’attività svolta e ad effettuare le variazioni contabili a valere sull’impegno di spesa assunto, in conformità ai principi contabili che regolano la materia.

7 AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DEGLI ISCRITTI DALL’ELENCO
Gli avvocati iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente qualunque variazione dei requisiti richiesti e dichiarati per l’iscrizione, di cui al precedente art.3. Qualora venga meno anche solo uno di detti requisiti, potrà essere valutata e disposta la cancellazione dall’elenco.

8 AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CARATTERE ECCEZIONALE
Il comune di Portopalo di Capo Passero potrà, comunque, affidare gli incarichi di cui all’art. 1 ad avvocati non iscritti all’elenco in questione nelle ipotesi di controversie complesse o di valore economico elevato che rendono opportuno affidare la difesa e rappresentanza dell’Ente a docenti universitari o a riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso.

9 NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia (legge 247/2012 e norme di attuazione) ed al Codice deontologico forense.