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Lo statuto del Comune di Portopalo di Capo Passero è stato
già pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 3 aprile 1993 e nel supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 13 marzo 1999. Si pubblica, di seguito, il testo del nuovo statuto,
approvato con delibera di consiglio comunale n. 33 del 23 ottobre
2003.
Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I: La comunità, l'autogoverno, lo
statuto, i regolamenti
Art.1: La comunità
1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini
appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera
e democratica, alla attività politico-amministrativa del Comune.
2. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi
che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di
consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con
cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio
delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.
3. Il Comune concorre con la propria azione politico amministrativa
alla piena realizzazione dell'art. 3 della costituzione della Repubblica.
Art.2: L'autogoverno
1. L'autogoverno della comunità si realizza attraverso
l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo
i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e
della legge della Regione siciliana.
Art.3: Lo statuto
1. L'autogoverno della comunità di cui al precedente
art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente
statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito
di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica
sulla struttura e sulla attività dell'ente.
2. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi,
il presente statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune
indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.
3. Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto
al processo di evoluzione della società civile, assicurando
costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali,
economiche e civili della comunità.
4. Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione
popolare di cui al successivo art. 60, è ammessa l'iniziativa
da parte di almeno un sesto dei cittadini elettori per proporre modificazioni
allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale
ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte
di iniziativa popolare di cui al predetto art. 60, nonché la
disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla
legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto
predisposto dalla giunta municipale.
5. Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate
dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.
6. La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione
totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento
dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di
un nuovo statuto che sostituisce il precedente.
7. La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale
tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate"
per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà
essere contestualmente integrata o sostituita da altre parti, sempre
relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato".
Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate
se, nel prosieguo del tempo, lo stesso non si presenti più
attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.
8. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione
del nuovo testo dello statuto.
9. Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta
di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese,
con votazione separata per singoli articoli ove richiesta e con votazione
finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.
Art.4: I regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e
dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal presente statuto;
b) nelle materie di competenza riservata dalla legge generale
agli enti locali;
c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali
e regionali, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
3. L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere
ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 59.
4. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere
adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in
vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme
regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo
statuto.
5. I regolamenti entrano in vigore e diventano esecutivi nel
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
6. I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti
dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta
viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa.
Capo II: Ruolo, finalità e funzioni del Comune
Art.5: Il ruolo del Comune
1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità
stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più
idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi
generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento
della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari
per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i
diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità
e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici,
sociali e culturali esistenti nella comunità.
4. Programma, attraverso propri piani di sviluppo e strumenti
urbanistici, gli insediamenti produttivi e le infrastrutture.
5. Concorre con propri investimenti allo sviluppo economico
ed occupazionale delle attività ittiche, agricole, turistiche,
artigianali, commerciali, industriali ed opera per stimolare l'integrazione
fra tutti i settori economici.
6. Valorizza le principali attività economiche locali
attraverso la promozione, tramite il coordinamento delle necessarie
iniziative anche con gli altri Comuni e altri enti istituzionali,
la conoscenza e la valorizzazione dei propri prodotti tipici e del
proprio patrimonio paesaggistico.
7. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello
Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono
allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
8. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione
con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio
associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine
di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia
nella gestione di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità
sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico
e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
9. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con
gli altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale,
per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo
culturale, economico e sociale della comunità.
10. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali,
ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire
alla collettività una migliore qualità della vita.
11. Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze
sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate
dallo statuto e dai regolamenti.
12. Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo
della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà
di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di tutti i
cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.
13. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi
dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo
il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo
economico ed occupazionale.
14. Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione
delle attività commerciali e distributive.
Art.6: Funzioni del Comune
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita
altresì secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite
o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della
Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione
ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico
e sociale finalizzato alla affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento
dei bisogni collettivi, e la promozione delle condizioni per rendere
effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Salvaguarda nell'ambito della propria comunità,
il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto
dei principi di eguaglianza e libertà, per il completo sviluppo
della persona umana.
5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni
locali.
6. Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale
organizzate su base democratica.
Art.7: Consulta per le politiche giovanili
1. Il Comune inteso come ente promotore dello sviluppo sociale
e culturale dei propri cittadini, valorizza le potenzialità
dei giovani. Nel perseguire tale obiettivo, crea per gli stessi l'opportunità
di avvicinarsi alla gestione della cosa pubblica, mediante l'istituzione
della "consulta per le politiche giovanili", con il compito
di proporre ed affiancare l'amministrazione comunale, nelle problematiche
loro inerenti, al fine di renderli protagonisti attivi ed incisivi
nella vita socio-culturale.
2. La consulta è composta da n. 7 giovani residenti
nel Comune di appartenenza di età compresa tra i 18 e i 30
anni, nominati con decreto sindacale. La presidenza della consulta
spetta al sindaco o all'assessore al ramo il quale coordina l'attività
della stessa, e si impegna a portare le istanze agli organi competenti.
La consulta è convocata dal sindaco o da un suo delegato, oppure
da almeno 4 componenti della consulta stessa mediante apposita richiesta.
Le riunioni della consulta si terranno presso l'aula consiliare del
Comune mediante apposito avviso. La consulta resta in carica per la
durata del mandato del sindaco che ha provveduto alla nomina.
Art.8: Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei
ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del consiglio comunale
dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare
in via consultiva, nelle seguenti materie:
- politiche ambientali;
- sport;
- tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo;
- problematiche scolastiche;
- problematiche varie correlate con l'età dei ragazzi.
3. Le modalità di elezioni e il funzionamento del consiglio
comunale dei ragazzi, sono stabilite con apposito regolamento.
Art.9: Le funzioni locali comunali
1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative
concernenti la comunità comunale ed il proprio territorio;
tali funzioni vengono esercitate nei limiti e nel rispetto di eventuali
competenze riservate ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.
2. Spettano in particolare al Comune le seguenti funzioni
amministrative nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto
delle normative statali e regionali vigenti:
a) pianificazione territoriale della circoscrizione comunale;
b) edilizia pubblica e privata;
c) viabilità, traffico e trasporto;
d) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
e) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione
delle risorse idriche;
f) raccolta e distribuzione delle acque;
g) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale,
ed in particolare fiere e mercati, turismo e industria alberghiera,
agricoltura e foreste;
h) sanità, nell'ambito della distribuzione di funzioni
di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale;
i) servizi scolastici e di formazione professionale, nel rispetto
delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge
regionale n. 1 del 2 gennaio 1979 e successive modifiche;
l) assistenza scolastica concernente le strutture, i servizi
e le attività anche di supporto, destinate a facilitare l'assolvimento
dell'obbligo scolastico, mediante la prosecuzione degli studi;
m) servizi socio-assistenziali e di beneficenza secondo quando
previsto e nel rispetto delle competenze di cui al D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, alle leggi regionali n. 87 del 6 maggio 1981, n. 14
del 25 marzo 1986, n. 22 del 9 maggio 1986 e successive modifiche;
n) polizia amministrativa limitatamente alle funzioni di competenza
comunale;
o) protezione civile ex art. 108 del decreto legislativo n.
112/98;
p) ogni altro servizio attinente la cura e gli interessi della
comunità comunale ed il suo sviluppo economico sociale.
3. Competono al Comune i tributi, le tariffe e i contributi
sui servizi ad esso attribuiti, salva ogni contraria disposizione
di legge.
Art. 10: Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della
beneficenza
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui alla lett. m) del
l'art. 8, la giunta comunale predispone annualmente un programma di
assistenza relativo a:
a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore
dei meno abbienti e, in particolare, dell'infanzia e degli anziani;
b) accoglimento, in idonei istituti, delle persone inabili
al lavoro o anziane;
2. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti
commi il consiglio comunale stabilisce apposite tariffe, esonerando
dal pagamento della retta le persone prive di disponibilità
finanziarie.
3. Il sindaco e l'assessore delegato al servizio si av vale,
nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti
sociali ed eventuali associazioni di volontariato.
Art. 11: Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza
scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare, mediante organismi e provvidenze in denaro
o mediante sussidi individuali o collettivi, a favore degli alunni
di istituzioni scolastiche pubbliche o private, per gli studenti capaci
e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli
studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma viene
svolto secondo le metodiche previste dalle leggi regionali.
Art. 12: Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti
materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
a) fiere e mercati;
b) turismo ed industria alberghiera;
c) agricoltura e pesca;
d) commercio, artigianato ed industria;
e) ogni altra materia delegata dalle leggi statali e regionali.
Art. 13: Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e
di tutela dell'ambiente dall'inquinamento
1. Il Comune esercita per mezzo della giunta funzioni amministrative
concernenti l'assegnazione d'edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti
il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti
termici; il controllo in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico,
elettromagnetico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione,
il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi
si osservano le norme statali e regionali vigenti.
Art. 14: Le funzioni comunali di competenza statale e delegate
1. Il Comune svolge i servizi: elettorale, anagrafe, stato
civile, statistica e leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco in qualità
di ufficiale di Governo.
3. Competono al Comune, che provvede allo svolgimento tramite
i propri uffici, la funzione di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, ove necessario.
4. Il Comune svolge altresì le altre funzioni amministrative
per servizi di competenza statale eventualmente affidategli dalla
legge, purché questa regoli anche i rapporti finanziari ed
assicuri le risorse necessarie alla totale copertura delle spese.
5. Il Comune si impegna a svolgere le funzioni eventualmente
delegate dalla Regione e ad assicurare in tal caso l'utilizzazione
dei propri uffici, purché questi assicurino le risorse finanziarie
a totale copertura della spesa, nell'ambito degli stanziamenti concordati
all'atto della delega.
Art. 15: Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio presso la sede comunale ove
verranno pubblicati gli atti, deliberazioni, ordinanze, avvisi e manifesti
che devono essere portati a conoscenza della popolazione.
2. Il segretario comunale, o impiegato da lui delegato, è
responsabile delle pubblicazioni all'albo pretorio.
3. Sono fatte salve più ampie forme di pubblicità
stabilite dalla legge o che comunque si ritengano opportune in riferimento
al caso concreto.
Art. 16: Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha uno stemma ed un gonfalone riconosciuti con decreto
del presidente della Repubblica n. 1830 del 25 aprile 1988, registrato
alla Corte dei conti al registro n. 4, foglio 356 del 2 maggio 1988.
L'uso del gonfalone è regolato dal D.P.C.M. 3 giugno 1986.
Titolo II: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Capo I: Organi istituzionali
Art. l7: Organi
1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Il funzionamento di tali organi è regolato, per
quanto non previsto dal presente statuto, da apposito regolamento
degli organi istituzionali.
Capo II: Consiglio comunale
Art. 18: Elezione e composizione
1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle
cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza
dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
Art. 19: Durata in carica
1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla
legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 20: Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza
vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione,
non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il
consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare
la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno
1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare la ineleggibilità
o la incompatibilità di essi, quando sussista alcune delle
cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine
del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è
detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio
al procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata
dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del
regolamento per il funzionamento del consiglio.
5. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere
che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di
preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal
più anziano di età.
6. I consiglieri che non intervengono alle sedute del consiglio,
per quattro volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati
decaduti con deliberazione del consiglio comunale.
7. A tal riguardo, su iniziativa di un consigliere o su istanza
di un elettore il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento
dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, deve provvedere,
con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90,
a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere
ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze,
nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque,
non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data
di notificazione.
Scaduto questo ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine
delibera tenuto adeguatamente conto delle giustificative presentate
da parte del consigliere interessato nella stessa seduta in cui viene
deliberata la decadenza, si procede alla surroga del consigliere decaduto.
8. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali,
nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
9. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è
disciplinato con apposito regolamento.
10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni gestione
sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto
di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le
procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
11. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio
delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
Art. 21: Funzioni e competenze
1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo
del Comune, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti.
2. Il consiglio comunale con norme regolamentari, fissa le
modalità per favorire allo stesso, servizi, attrezzature e
risorse finanziarie.
3. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, comma
1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive
integrazioni e modifiche con competenza esclusiva ed inderogabile.
Può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi
materia attinente l'amministrazione comunale, con le procedure e le
competenze di cui al successivo art. 21. E' esclusa la delega di funzioni
consiliari ad altri organi comunali.
4. Spetta comunque al consiglio:
a) procedere all'elezione di un presidente e di un vice presidente;
b) procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
c) nominare il revisore dei conti;
d) nominare il difensore civico;
e) dichiarare la decadenza dalla carica dei consiglieri nei cui confronti
sia stata accertata la mancata partecipazione alle sedute del consiglio
comunale per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo;
f) dichiarare la decadenza del sindaco nei cui confronti sia stata
votata una mozione di sfiducia da parte di almeno i 2/3 dei consiglieri
in carica, conformemente a quanto previsto all'art. 10 della legge
regionale n. 35 del 15 settembre 1997.
5. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non possono, essere
adottate in via surrogatoria da altri organi comunali.
Art. 22: Convocazione
1. Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente,
di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto
dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
2. La prima convocazione è disposta entro 15 giorni
dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente con invito
da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Qualora i1 presidente uscente non provveda, la convocazione è
disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero
di preferenze individuali al quale, in ogni caso spetta la presidenza
provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente.
3. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto
contenente l'indicazione del tipo di convocazione, del giorno, dell'ora
della seduta, nonché l'elenco degli affari da trattare, da
notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza,
a mezzo di messo comunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio
eletto nel Comune.
4. Nei termini di notificazione non si comprendono il giorno
della notifica ed il giorno della seduta; detti termini devono intendersi
interamente utili.
5. Nei casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione,
con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato
24 ore prima della seduta; in tal caso, quando la maggioranza dei
consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione dovrà
essere differita al giorno seguente. Altrettanto è stabilito
per gli elenchi, l'oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già
iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi, sotto la responsabilità
del segretario comunale, deve essere pubblicato nell'albo pretorio
nei termini di cui al punto 3 del presente articolo.
7. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa
documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno
tre giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza, della seduta.
8. Il consiglio comunale non può validamente deliberare
se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i
casi in cui la legge o il regolamento di cui all'art. l6 non prevedono
un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione
di un'ora della seduta. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si
raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è
rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza
ulteriore avviso di convocazione.
9. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la
validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei
consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo
dei due quinti, si computano per unità.
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti
e disciplinati dall'apposito regolamento di cui all'art. 16.
Art. 23: Attività ispettiva del consiglio comunale
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini
su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale.
2. Alle suddette commissioni è attribuito il potere
di indagine e di accesso a tutti i documenti e gli atti amministrativi
che la commissione stessa ritiene utili ai fini della indagine medesima.
3. La commissione è composta da tre consiglieri comunali
eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno in modo da
assicurare la presenza della minoranza consiliare.
4. Il componente consiliare di minoranza assume la funzione
di residente.
5. Sulle conclusioni dell'indagine eseguita la commissione
riferisce direttamente al consiglio comunale.
Art. 24: Presidenza
1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente
eletto con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 26
agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento,
convalida surroga. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza
del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere
presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali.
2. Il presidente della seduta ha poteri discrezionali ai fini
del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza
delle leggi e dei regolamenti e della regolarità nello svolgimento
della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque
turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre, all'assistenza della
forza pubblica.
4. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari sulle proposte sottoposte al consiglio.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente
del consiglio comunale si avvale degli uffici e del personale della
segreteria comunale.
Art. 25: Deliberazioni
1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate se
riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
in seduta dichiarata valida ai sensi del 5° comma del precedente
art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata
dalla legge.
2. Le schede bianche, nulle e non leggibili si comprendono
nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli astenuti.
3. Le votazioni sono palesi, salvo i casi concernenti persone
e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'art. 16.
4. Ove si proceda alla nomina o designazione dei rappresentanti
del consiglio comunale dei gruppi di minoranza, saranno proclamati
eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato il maggior
numero di voti.
5. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate ai sensi
dell'art. 11 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche
e divengono esecutive ai sensi di quanto previsto dall'art. l2 e seguenti
della medesima legge.
Art. 26: Regolamento di funzionamento
1. Il funzionamento del consiglio comunale sarà disciplinato
dal regolamento di cui all'art. l6.
2. Al regolamento sono demandate:
- la disciplina del funzionamento del consiglio;
- casi in cui le deliberazioni consiliari debbano essere adottate
con un determinato quorum di presenze;
- la regolamentazione della pubblicità delle sedute del consiglio;
- la regolamentazione dei casi in cui è prevista la votazione
segreta;
- le modalità di approvazione dei processi verbali di seduta;
- le modalità secondo cui i processi verbali possono darsi
per letti;
- le modalità di espletamento del mandato di consigliere comunale
all'interno della struttura comunale;
- le modalità di svolgimento delle sedute della giunta comunale
(sessioni fisse, ordinarie, straordinarie ecc.);
- il contenuto dei programmi e degli atti fondamentali di competenza
del consiglio, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90 come recepita
dalla legge regionale n. 48/91;
- la disciplina dell'uso del gonfalone comunale.
Art. 27: Scioglimento e decadenza del consiglio comunale
1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali
e, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere
che se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde,
per le seguenti cause:
a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia
gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate,
le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b) per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo
di trenta giorni della convocazione della seduta fissata dal commissario,
nominato dall'Assessore regionale agli enti locali, per la predisposizione
dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
c) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
2. Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso
in attesa della definizione della procedura di applicazione della
sanzione di scioglimento.
3. Il consiglio comunale decade:
a) nel caso di fusione di due o più Comuni;
b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più
borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri
assegnati al Comune;
c) nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi
di cui al 1° comma, art. 11 della legge regionale n. 35/97. La
cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della
maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la
nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo
le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4°, della legge regionale
n. 35/97, di un commissario il quale resterà in carica sino
al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi
in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi
comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione
di volontà alla sezione provinciale del comitato di controllo
e all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario
comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio
sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli art. 55
e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge
regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.
Art. 28: La giunta municipale - Ruolo
1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi di collegialità,
trasparenza ed efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli
indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati
dal consiglio comunale.
4. Esercita attività di promozione e di iniziativa nei
confronti del consiglio comunale e di amministrazione coerentemente
all'indirizzo amministrativo determinato dallo stesso consiglio.
Art. 29: Nomina e composizione della giunta
1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede
e da cinque assessori.
2. Essa è nominata dal sindaco entro giorni 10 dalla
sua elezione, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge
regionale n. 35/97.
3. La giunta dura in carica cinque anni e la sua composizione
è comunicata al consiglio comunale che può esprimere
formalmente le proprie valutazioni, entro giorni 10 dalla nomina.
4. La giunta decade nel caso di cessazione della carica del
sindaco per i motivi di cui al 1° comma, art. 11, legge regionale
n. 35/97. Si applica quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale
n. 35/97 per quanto compatibile.
5. La carica di componente della giunta è incompatibile
con quella di consigliere comunale, per cui il consigliere comunale,
che è nominato assessore, ha facoltà di dichiarare,
entro giorni 10 dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se
non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
6. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità
previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono
essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di
assessore entro 10 giorni dalla nomina.
7. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o
eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti anche se
in rappresentanza del Comune, né essere nominati o eletti come
componenti di organi consultivi del Comune.
8. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al 2° grado del sindaco.
Art. 30: Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o
in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco), che stabilisce
l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono
stabilite in modo informale dalla stessa giunta.
3. L'attività della giunta è collegiale. Il sindaco
può delegare alcuni rami dell'amministrazione comunale agli
assessori, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare
gli indirizzi politico-programmatici, di cui il sindaco è il
più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto
delle competenze della sfera burocratico-amministrativa.
4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti
della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.
5. In caso di assenza del sindaco e del vice sindaco, ne fa
le veci l'assessore più anziano per età.
6. Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa
disposizione di legge.
7. I singoli assessori decadono dalla carica nei casi previsti
dalla legge. La decadenza è comunicata al consiglio dal sindaco.
8. La giunta delibera con l'intervento della metà più
uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.
9. Le deliberazioni della giunta municipale sono sottoscritte
dal presidente della seduta, dall'assessore anziano per età
e dal segretario comunale.
10. Oltre alle competenze attribuitole dalla legge, la giunta
compie i seguenti atti:
- nell'attività propositiva e di impulso:
a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatori,
sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere
valutazioni e direttive sui servizi;
c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica,
il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa, il
conto consuntivo.
Nell'attività di amministrazione:
d) approva il piano esecutivo di gestione su proposta del direttore
generale;
e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto
ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
h) adotta le deliberazioni di variazioni di cassa e di prelevamento
dal fondo di riserva;
i) recepisce i contratti di lavoro e gli accordi sindacali.
11. Svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo
con gli organi di partecipazione.
12. Delibera contributi, patrocini ad enti ed associazioni.
13. Approva il programma triennale del fabbisogno di personale
ed i piani annuali delle assunzioni, nei limiti delle risorse finanziarie
di bilancio.
Art. 31: Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali
1. Per la validità delle adunanze e per l'adozione
delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia rispettivamente
a quanto già riportato all'art. 21 per il consiglio comunale
e all'art. 29 per la giunta municipale.
2. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta
ed al consiglio, devono essere richiesti i pareri di cui all'art.
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche.
3. I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella
deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale
con atto motivato può anche disattenderli.
4. Il parere del responsabile del servizio è reso dal
funzionario apicale del servizio. Nel caso di assenza o impedimento
è reso da altra unità appartenente al servizio secondo
l'anzianità nella stessa qualifica del capo servizio o in qualifica
inferiore fino alla sesta.
Art. 32: Sindaco - Attribuzioni
1. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto
dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e presta
giuramento ai sensi della legge regionale n. 23/98.
2. La durata in carica è fissata in cinque anni.
3. I casi di incompatibilità, di ineleggibilità,
lo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati
dalla legge.
4. Il sindaco rappresenta l'ente, anche in giudizio, convoca
e presiede la giunta.
5. Il sindaco adotta le determinazioni di cui all'art. 8 della
legge regionale n. 39/97, salvo successive modifiche.
6. Il sindaco nomina con proprio provvedimento fra gli apicali
dell'ente i responsabili dei servizi competenti nella programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
amministrativo, tecnico, finanziario e gestionale. I responsabili
dei servizi, così come sopra individuato, possono nell'ambito
dell'unità organizzativa di pertinenza, con proprio provvedimento,
incaricare a sua volta singoli responsabili nell'ambito del personale
della 6ª qualifica funzionale. In assenza di personale in possesso
di qualifica dirigenziale il sindaco procederà altresì
con proprio provvedimento per l'espletamento delle funzioni di cui
al successivo art. 39 alla nomina dei responsabili degli uffici e
dei servizi. E' comunque fatto salvo quanto previsto dalla vigente
legislazione regionale all'art. 41 della legge regionale n. 26/93.
7. Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo
dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
8. Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali,
regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì,
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate
al Comune.
9. Nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso
enti, aziende od istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della
Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
10. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune,
nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge nonché
delle qualità professionali, dell'esperienza nell'attuale settore
di occupazione, dell'esperienza maturata in precedenti cariche pubbliche
o impieghi privati.
11. E' tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri
comunali entro 30 giorni dalla loro presentazione presso la segreteria
del Comune.
12. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della
disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio
comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici
delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'esplicazione
dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
13. Ogni sei mesi il sindaco presenta una relazione scritta
al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sulla
attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.
14. Su detta relazione il consiglio comunale, entro 10 giorni
dalla presentazione, esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.
15. Oltre alle competenze inerenti alla veste di capo dell'amministrazione,
il sindaco, quale ufficiale del Governo della Repubblica italiana,
svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge nei servizi di competenza
statale. In qualità di ufficiale di Governo, il sindaco, in
caso di assenza o impedimento, può delegare il vice sindaco
o un assessore per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.
16. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse
con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a
tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego,
fino a due esperti estranei all'amministrazione e dotati di documentata
professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto
di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
17. Sull'attività dell'esperto da lui nominato trasmette
annualmente relazione dettagliata al consiglio comunale.
18. Il sindaco nomina, con proprio atto, tra gli assessori
il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del
sindaco in successione il componente della giunta più anziano
di età.
19. Il sindaco può delegare a singoli assessori, con
apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.
20. Può revocare in ogni tempo uno o più componenti
della giunta. In tal caso, entro giorni 7 fornisce al consiglio comunale
circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento di revoca,
provvedimento sul quale il consiglio comunale può esprimere
valutazioni ai fini di quanto previsto dall'art. 18 della legge regionale
26 agosto 1992, n. 7. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede
alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina provvede in caso
di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.
21. Gli atti di nomina, di delega e di revoca di cui ai punti
precedenti sono immediatamente esecutivi, vanno comunicati al consiglio
comunale, all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali.
22. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo,
comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
23. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi
a tracolla della spalla destra con il colore verde all'interno.
24. Gli atti del sindaco prendono la denominazione di "decreti".
Sono numerati progressivamente e pubblicati all'albo pretorio per
giorni 15 consecutivi. Sugli stessi deve essere apposto il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di
cui all'art. 55 della legge n. 142/90, recepita dall'art. 2 della
legge regionale n. 23/98.
25. Il sindaco può affidare ai consiglieri comunali
incarichi per l'esercizio di funzioni amministrative, inerenti a specifiche
attività o servizi di sua competenza, dandone comunicazione
al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 33: Ordinanze del sindaco
1. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana
ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamento.
2. Quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili
ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia
locale e di sicurezza ed in occasione di calamità naturali
al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti
previsti dalla legge. Gli atti di cui al precedente comma devono essere
motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
Art. 34: Obbligo di astensione
1. L'obbligo di astensione comporta il divieto di partecipazione
e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione.
Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.
2. Salve le cause di ineleggibilità previste per legge,
i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte
alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del
Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione
o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta dei loro
parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di
conferire impieghi ai medesimi nonché in ogni altra ipotesi
prevista dalla legge.
3. Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi
dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.
4. Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti
degli organi collegiali, anche al segretario comunale, e altro funzionario,
che assistono ai lavori dell'organo.
Art. 35: Pubblicità delle spese elettorali
1. In applicazione della normativa di cui all'art. 53, comma
2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, ciascun candidato
alla carica di sindaco e ciascun candidato della lista a consigliere
comunale è tenuto a presentare alla segreteria comunale, entro
la stessa data di presentazione delle candidature e delle liste, una
dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale, i redditi
del coniuge non legalmente separato e dei figli conviventi, se gli
stessi vi consentano, con l'apposizione della formula "sul mio
onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
2. Entro quarantacinque giorni dalla proclamazione i candidati
eletti sono tenuti a depositare presso la segreteria comunale il rendiconto
delle spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda
elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente
di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione
dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto
parte con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo
che la dichiarazione corrisponde al vero".
3. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici
tramite affissione all'albo pretorio del Comune per il periodo di
giorni 30.
Capo III: Organi burocratici e organizzazione degli uffici e
del personale
Art. 36: Il segretario comunale
1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del
sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovraintende alla direzione
ed allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l'attività
per realizzare l'unitarietà dell'attività amministrativa
e per il perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse
dagli organi elettivi.
2. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita
l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa
ed autonomia di scelta degli strumenti operativi, gestionali e con
responsabilità di risultato.
3. Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
Art. 37: Attribuzioni del segretario
1. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere,
consultive, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità
e di garanzia secondo le norme previste dalla legge e dal presente
statuto.
2. Cura l'attuazione dei provvedimenti, provvede a sottoporre
le deliberazioni ai fini della loro approvazione al consiglio ed alla
giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui
compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi
tenuti ad esprimere i pareri e le attribuzioni previste dalla legge.
3. Può richiedere il perfezionamento delle proposte
e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi.
4. Provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni
della giunta e del consiglio, senza diritto di voto.
5. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione
dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
6. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza
di programma.
7. Cura la pubblicazione all'albo pretorio e la trasmissione
degli atti deliberativi all'organo di controllo.
8. Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le nomine degli
assessori e gli atti sindacali di revoca.
9. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum.
10. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:
a) predisposizione di programmi di attuazione, pianificazione
strategica, piani gestionali, programmazione e controllo, relazioni,
progettazioni di carattere strutturale ed organizzativo, sulla base
delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale per la realizzazione degli
obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi;
c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti,
anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
d) verifica della efficacia e della efficienza dell'attività
degli uffici e del personale;
e) curare l'attuazione del sistema di gestione e dei sistemi
di controllo;
f) roga nello esclusivo interesse del Comune i contratti e
gli atti, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nei
quali l'ente è parte, ha interesse o è destinatario,
stipulati dal sindaco o dal competente dirigente;
g) autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi
e i permessi del personale dirigente, con l'osservanza delle norme
vigenti e del regolamento;
h) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza
delle modalità previste negli accordi in materia;
i) esercita potere sostitutivo nei confronti dei dipendenti,
nei casi di accertata inefficienza, in conformità alle disposizioni
regolamentari. In materia di procedimenti disciplinari esercita le
competenze previste nel relativo regolamento comunale;
l) esercita ogni altra funzione attribuitagli, oltre che dal
presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, ivi
compresa quella di direttore generale.
Art. 38: Principi strutturali ed organizzativi degli uffici
1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività
articolata per programmi e per obiettivi e deve essere informata ai
seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti,
bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività
svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture
del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione
e di gestione della struttura interna.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini
istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è
articolata in aree, servizi, uffici collegati funzionalmente al fine
di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Spetta ai funzionari direttivi responsabili la direzione
degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dai
regolamenti che si uniformano al principio per cui poteri di indirizzo
e controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa
è attribuita ai funzionari direttivi responsabili.
5. I funzionari direttivi sono direttamente responsabili, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa
e dell'efficienza della gestione.
Art. 39: Personale
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni
del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione,
la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti
nel rispetto della normativa in materia, ivi compreso il decreto legislativo
n. 165/01 ed i contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti
normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
disciplina in particolare:
A) struttura organizzativa e funzionale dell'ente;
B) attività gestionale;
C) gestione delle risorse umane;
D) accesso agli impieghi;
E) mobilità;
F) collaborazioni esterne.
4. Per tali collaborazioni esterne possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato
per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. A tal fine le norme regolamentari
devono stabilire:
A) la durata del rapporto;
B) i criteri per la determinazione del trattamento economico;
C) la natura privatistica del rapporto.
Art. 40: Decentramento burocratico
1. Il sindaco, entro giorni 30 dal suo insediamento, nomina
con proprio provvedimento i responsabili dei servizi competenti nella
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
di carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile, scegliendo
di norma gli apicali di ciascun servizio.
2. Tali funzionari direttivi, che per comodità vengono
chiamati dirigenti, organizzano, coordinano e dirigono gli uffici
e rispondono dell'andamento dei servizi comunali ai quali sono preposti,
secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal
regolamento.
3. Esercitano con la connessa potestà di decisione i
compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo della
struttura della quale sono responsabili assicurando l'imparzialità,
la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività
degli uffici e servizi da loro dipendenti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili della gestione
amministrativa relativa ai compiti e alle funzioni degli uffici da
loro dipendenti, dell'attuazione dei programmi fissati e del conseguimento
degli obiettivi assegnati dall'amministrazione, del rendimento e della
disciplina del personale loro assegnato alle loro dipendenze, nonché
della buona conservazione del materiale in dotazione.
5. I dirigenti adottano tutti gli atti attribuiti alla loro
competenza e quanto altro non compete alla funzione di indirizzo politico
e amministrativo e ne rispondono direttamente agli organi dell'ente;
sono, inoltre responsabili dei risultati dell'azione amministrativa
agli stessi imputabili.
6. I dirigenti nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse
assegnate agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
7. I dirigenti delle strutture:
a) presiedono di norma le commissioni di gara indette dal settore
cui sono preposti per gli appalti di opere, beni e servizi, assumono
la responsabilità delle relative procedure e stipulano, conseguentemente,
i contratti;
b) presiedono di norma le commissioni di concorso;
c) adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione degli impegni di spesa;
d) adottano gli atti di amministrazione e gestione del personale;
e) sono responsabili dei procedimenti di competenza del servizio
ai quali sono preposti quando non abbiano provveduto ad assegnare
il procedimento ad altro funzionario facente parte della dotazione
organica assegnata al servizio;
f) esprimono il parere sulle proposte di deliberazione ai sensi
dell'art. 12, legge regionale n. 30/00, attestando la conformità
delle stesse alle normative che regolano le singole materie;
g) hanno la gestione, con poteri di impegno di spesa, tramite
le determinazioni degli stanziamenti di bilancio assegnati alla struttura
amministrativa cui sono preposti in forza del piano esecutivo di gestione,
ordinano e liquidano le spese derivanti da legge, da regolamento e
da contratto ovvero impegnate nei modi e nelle forme amministrative
vigenti con atti esecutivi.
I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
h) adottano i provvedimenti di autorizzazione, concessione
o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
i) adottano le attestazioni, certificazioni, comunicazioni,
diffide, verbali autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazioni di giudizio e conoscenze;
l) adottano tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché
i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
m) assicurano la loro presenza alle sedute del consiglio comunale
quando sono in trattazione argomenti che riguardano il loro servizio;
n) svolgono ogni altra attività loro attribuita dallo
statuto, dalla legge e dai regolamenti locali e firmano la corrispondenza
concernente le funzioni ad essi attribuite;
o) formulano proposte agli organi dell'ente, anche ai fini
della elaborazione di programmi, di direttive, di progetti;
p) adottano gli atti di gestione del personale del proprio
settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi,
nonché quelli di attribuzione temporanea di mansioni superiori
ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 165/01, così
come modificato dal decreto legislativo n. 80/98, ed in particolare
autorizzano tra l'altro le missioni, le prestazioni straordinarie,
i congedi, i permessi del personale, l'aspettativa obbligatoria con
l'osservanza delle norme vigenti del regolamento e dei contratti collettivi;
q) irrogano le misure disciplinari del rimprovero verbale e
della censura nei confronti del personale;
r) verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività
dell'ufficio;
s) individuano, in base alla legge, i responsabili dei procedimenti
che fanno capo al settore e verificano, anche su richiesta di terzi
interessati, il rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
t) formulano le risposte ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di competenza del proprio settore;
u) assumono la responsabilità degli atti e delle procedure
di attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti
del sindaco.
8. Per l'esercizio dei poteri di gestione emettono "determinazioni",
atti formali che a cura dell'ufficio di segreteria sono numerati progressivamente
ai sensi dell'art. 183, comma 9, del decreto legislativo n. 165/01
e successive modifiche ed ai sensi dell'art. 6 della legge n. 127/97,
recepita dalla legge regionale n. 23/98.
Art. 41: Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma
1. Il segretario comunale assicura il raccordo delle relazioni
interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire
la reciproca integrazione e la coerenza dell'azione amministrativa
del Comune.
2. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario
comunale.
3. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente,
studia e dispone le esemplificazioni procedurali e propone le innovazioni
tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione
dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee di
indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
Esprime, su richiesta dell'amministrazione, parere sulle proposte
di atti, documenti e provvedimenti. Fornisce al consiglio ed alla
giunta municipale quando ne sia richiesta consulenza tecnica. Esamina
le proposte dell'amministrazione per la impostazione di nuovi programmi
in base a provvedimenti legislativi. La conferenza dei dirigenti tiene
le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il
segretario comunale, per propria iniziativa o su richiesta di almeno
tre componenti, ne constati la necessità.
4. Per coordinare l'attuazione di programmi, piani, progetti
ed iniziative che richiedono l'intervento di più aree funzionali
il segretario comunale convoca una conferenza dei dirigenti dei settori
interessati nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i
provvedimenti per attuare nel più breve tempo le deliberazioni
adottate dagli organi collegiali del Comune.
5. I verbali delle riunioni per la programmazione della gestione
organizzativa del personale sono trasmessi dal segretario al sindaco,
al vice sindaco ed ai capigruppo consiliari e per informazione alle
organizzazioni sindacali aziendali.
Capo IV: Il procedimento amministrativo
Art. 42: Il responsabile del procedimento amministrativo
1. Con apposito regolamento verranno individuati e determinati,
per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio
responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta
disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati
la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici
con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
3. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede
ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità
stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente
dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle
competenze previste dallo statuto.
4. Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di
responsabilità è scritto e motivato.
5. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di
cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa sia stata revocata, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
all'unità organizzativa determinata a norma dello stesso comma.
6. L'unità organizzativa competente ed il nominativo
del responsabile, nonché il nominativo della persona che può
sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento,
sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa
richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse. In tale ultima
ipotesi, l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere
comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta, la quale a sua volta si intende
accolta e la comunicazione dei nominativi, in caso di mancata comunicazione
motivata di diniego entro il prescritto termine, va effettuata entro
i successivi cinque giorni.
7. Al responsabile del procedimento competono:
a) la valutazione ai fini istruttori delle condizioni di ammissibilità
dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti
per l'emanazione del provvedimento;
b) l'accertamento di ufficio di fatti disponendo il compimento
di atti all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria
per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare
può richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanze erronee e/o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della
conferenza dei servizi di cui all'art. l5 della legge regionale n.
10/91;
d) la cura delle comunicazioni delle pubblicazioni e delle
notifiche delle leggi e dei regolamenti;
e) l'adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale
subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del procedimento
rientra invece nella competenza di altro organo entro tre giorni lavorativi
dalla definizione dell'iter procedimentale trasmette la proposta corredata
dagli atti necessari al funzionario con qualifica apicale, il quale
a sua volta, se rientra tra le sue competenze, adotta il provvedimento
finale oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per
l'adozione che vi provvede entro il termine di dieci giorni.
8. Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni
restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori
non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.
Art. 43: Comunicazione dell'avvio del procedimento
1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio
del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a
coloro che per legge o regolamento devono intervenirvi e a quanti
possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità
o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa,
l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio
o con altre forme idonee allo scopo.
3. Nella comunicazione vanno indicati:
a) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione
è prevista.
Art. 44: Partecipazione ed interventi nel procedimento
1. Qualunque soggetto portatore di interessi diffusi o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 45: Diritti dei soggetti interessati al procedimento
1. I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti
di cui al precedente art. 43, nonché gli intervenuti ai sensi
del predetto art. 43, hanno diritto:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo che
l'accesso non sia sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione
ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del
procedimento.
2. Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 42, 43,
44 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione
comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano.
Art. 46: Accordi sostitutivi dei provvedimenti
1. L'amministrazione può concludere accordi con gli
intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento
finale o nei casi previsti dalla legge in sostituzione di questo.
2. Detti accordi, conclusi a seguito della presentazione di
osservazioni e proposte scritte, vanno considerati senza pregiudizio
dei diritti dei terzi e in ogni caso nel perseguimento dei diritti
dei terzi e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto,
salvo diversa disposizione della legge.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti agli
stessi controlli previsti per gli stessi provvedimenti e vanno stipulati
per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo, in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
Art. 47: Motivazione dei provvedimenti
1. Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli
atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive,
istruzioni di servizio, ecc.), deve essere motivato con indicazione
dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione.
2. L'obbligo della motivazione, come principio generale, si
configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente
contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale
controllo amministrativo.
3. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti
discrezionali.
4. La motivazione deve essere resa in modo da consentire di
comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per la emanazione
del provvedimento.
5. Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione
siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato
e reso disponibile.
6. In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.
Titolo III: SERVIZI
Capo I
Art. 48: Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che
abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte
a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti
dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste
dall'art. 22 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale
n. 48/91:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda
speciale;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio
da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa
delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza,
efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie
la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica
delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
5. Il sindaco ed il revisore dei conti riferiscono ogni anno,
in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento
e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché
sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza ed alla fruizione dei
cittadini.
6. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari
a carico di utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve
di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario
fra costi e ricavi per ciascun servizio.
Art. 49: Gestione in economia
1. II Comune gestisce in economia i servizi che per loro modeste
dimensioni o per loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione
di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con appositi regolamenti il consiglio comunale stabilisce
l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità
e l'efficienza di gestione di tali servizi.
Art. 50: Aziende speciali
1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi
di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire
una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio
comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale
competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni
disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici
ricoperti e che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale.
4. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità
con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio
dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire
mediante conferimenti da parte dell'ente locale.
Art. 51: Servizi sociali - Istituzioni
1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale, il Comune può costituire una o più
istituzioni.
2. L'istituzione, che è priva di responsabilità
giuridica ma in possesso di autonomia gestionale, è deliberata
dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:
a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b) determina le finalità e gli indirizzi;
c) conferisce il capitale in dotazione;
d) nomina il direttore;
e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento
dell'organismo.
3. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione,
il presidente e il direttore.
4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio
comunale.
5. I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente
vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra
persone che, per qualificazione culturale e sociale, rappresentino
le relative componenti della comunità locale, compresi gli
utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere
comunale.
6. Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina
il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai
componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status
dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità
di funzionamento degli organi.
Art. 52: Modalità di nomina degli amministratori delle
aziende e delle istituzioni
1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono
nominati dal consiglio comunale, nei termini di cui all'art. 34 della
legge n. 142/90 nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91,
sulla base di un documento corredato dal curriculum dei candidati,
che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere ed i candidati
alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri
assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno
cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione
possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5
dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente
alla loro sostituzione.
Art. 53: La concessione a terzi
1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale, può affidare la
gestione di servizi pubblici in concessione a terzi comprese cooperative
e associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento
di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale
da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì,
delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento
dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.
3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono
garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti
alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica
della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal
Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Art. 54: La società per azioni o società a responsabilità
limitata
1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante
importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati
ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura
notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale
può promuovere la costituzione di società per azioni
o società a responsabilità limitata a prevalente capitale
pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati o può rilevare società già costituite
o assumervi partecipazioni azionarie.
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico - finanziario
relativo alla costituzione della società e alle previsioni
in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa
e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società
è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle
azioni o quote al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse
pluricomunale, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. Il Comune (o i comuni nell'ipotesi anzidetta) può
costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione
mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate
ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società
deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio
di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi
delle disposizioni del codice civile.
Art. 55: I consorzi
1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più
servizi, può costituire con altri comuni o con la Provincia
regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali
di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale
n. 48/91 e di cui all'art. 49 del presente statuto, in quanto compatibili.
2. I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano
a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce
i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consociati,
i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione
agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio
dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto.
4. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
5. Il Comune non può costituire più di un consorzio
con gli stessi comuni e Provincia regionale.
6. La costituzione del consorzio di servizi può essere
disposta con decreto dell'Assessorato regionale degli enti locali,
per funzioni e servizi a carattere obbligatorio.
7. Il consiglio comunale deve esprimere il parere sulla costituzione
del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta da parte dell'Assessore.
Art. 56: Unione dei comuni
1. Per la erogazione e/o la gestione di servizi a rilevanza
economica e per lo svolgimento di compiti istituzionali può
prevedersi una forma di collaborazione più consistente, attraverso
una unione del Comune con due o più comuni contermini appartenenti
alla stessa Provincia regionale.
2. Tale unione è prodromica alla fusione ed è
regolata secondo gli schemi civilistici dell'atto costitutivo che
stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi la costituzione
dell'unione e del regolamento.
Art. 57: Accordi di programmi
1. Il Comune per la definizione di opere, interventi o di
programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per
la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con gli altri
soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. Detti accordi, che costituiscono un particolare modello
di cooperazione e che di per sè non hanno nulla di programmatorio,
devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi
ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera
o un singolo intervento.
3. Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando
gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.
4. Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare
ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni,
Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione
plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione
del singolo intervento.
5. Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi
di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi,
le modalità il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.
6. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato
in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono
varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi
in senso stretto.
7. L'accordo può, altresì, prevedere interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
8. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma
il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco convocano
una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
9. L'accordo è approvato con decreto del Presidente
della Regione siciliana, o con atto formale del Presidente della Provincia
o dal sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
10. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente
della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre
che vi sia l'assenso del Comune.
11. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporti una variazione degli
strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.
12. La deliberazione ratificata è sottoposta all'esame
dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale
vi provvede entro il termine di novanta giorni trascorsi i quali si
intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto
dal 6° comma dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 15.
13. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio
presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia
o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei
medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia
interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti
pubblici nazionali.
Titolo IV: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I: Partecipazione popolare
Art. 58: La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività ai principi
della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per
assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza
dell'azione amministrativa.
2. A tal fine il Comune promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione
locale;
b) le assemblee sulle principali questioni sottoposte all'esame
degli organi comunali;
c) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti
economici su problemi specifici;
d) la partecipazione di altre nuove forme associative che si
costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni
alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali
presenti nel territorio comunale, comitati formati da utenti di servizi
pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni
studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori,
ecc.
3. Con apposito regolamento è stabilita la disciplina,
la forma ed i termini delle predette partecipazioni.
Art. 59: Il diritto di udienza
1. Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui
sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività
del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli,
anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e
semplificata di tutela degli interessi della collettività.
3. Il diritto di intervento dei cittadini è diretto
non a fornire loro informazioni ma assume la funzione di strumento
di pressione esplicita.
Art. 60: Azione popolare, diritto di accesso e di informazione
ai cittadini
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni
amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed
in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso
l'azione o il ricorso.
3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità
dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini,
singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive
o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto
dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge regionale
n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.
4. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici,
ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione
per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea
e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione conformemente
a quanto previsto dal regolamento in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.
5. Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco
deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per
curare a per difendere i loro interessi giuridici.
6. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente
ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non
è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso
della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni
di legge.
7. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione
comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
8. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati
dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio
di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione,
salve le vigenti disposizioni in materia di bollo nonché i
diritti di ricerca e di visura.
9. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata
e deve riguardare documenti formati dal l'amministrazione comunale
o da questa detenuti stabilmente.
10. Il regolamento assicura ai cittadini singoli, o associati
ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
disciplina il rilascio di copia atti previo pagamento dei soli costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi,
i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare
ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure
e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque
li riguardino.
11. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente
articolo.
12. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture
ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle
associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.
13. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo
di uniformare la loro attività a tali principi.
Art. 61: Istanze - Petizioni
1. La partecipazione popolare all'azione amministrativa è
consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini
o associati, di istanze e petizioni.
2. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi
in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali
si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
3. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine
massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente
responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto
sollevato.
4. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal
regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi,
la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta,
nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
5. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva,
agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su
questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
6. Il regolamento di cui al 3° comma dell'art. 59 determina
la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità
e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame
e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione
sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire
all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il
provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente
deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
7. La petizione è esaminata dall'organo competente entro
giorni trenta dalla presentazione.
8. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato,
ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio
chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione
sul contenuto della petizione.
9. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione
all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
10. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento
espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 62: Proposte - Procedure per l'approvazione
1. I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti
parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze,
possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che
il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente,
corredate da parere dei responsabili dei servizi interessati e del
segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura
finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa
entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può
giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico
interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale
per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art. 63: Difensore civico
1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione
comunale. Il difensore civico assolve le proprie funzioni con probità,
onestà ed indipendenza.
2. Il difensore civico, su richiesta di cittadini o di propria
iniziativa, interviene nei confronti dell'amministrazione comunale,
delle istituzioni, dei concessionari, delle società che gestiscono
servizi pubblici nell'ambito del territorio locale, segnalando altresì
disfunzioni, carenze e ritardi.
3. I cittadini portatori di interessi diffusi o privati nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati
possono richiedere, anche oralmente, l'intervento del difensore civico
dopo aver esperito senza soddisfazione altri strumenti partecipativi
posti a disposizione |