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Con lo sviluppo nell'ultimo decennio, di una cultura della protezione
civile intesa non più soltanto come soccorso ma, principalmente,
come attività di previsione e prevenzione delle calamità,
si è anche rafforzato e valorizzato il ruolo del volontariato nella
protezione civile. Il dato saliente è il passaggio dalla considerazione
del volontariato individuale, alla presa d'atto del ruolo determinante
della associazioni di volontariato. Sono da ritenere, quindi, del tutto
superate le disposizioni legislative, pur vigenti e cioè l'art.13
della legge 8 dicembre 1970 n. 996, nella quale il volontariato era inteso
come reclutamento di personale volontario da parte dei comandi provinciali
dei Vigili del Fuoco, sia il regolamento d'attuazione della stessa legge
approvato con DPR 6 febbraio 1981 n.66 con l'istituzione - rimasta quasi
ovunque disattesa - di appositi ruolini presso le prefetture, per l'iscrizione
dei singoli volontari da addestrare con corsi periodici ed esercitazioni.
La normativa attualmente valida di riferimento - che ha dato veste giuridica
ad una prassi, largamente attuata, di utilizzo delle associazioni di volontariato
nell'opera di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità
- è l'art. 18 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e il relativo
regolamento di attuazione (emanato con DPR 21 settembre 1994
n. 613, pubblicato nella G.U. n. 259 del 5 novembre 1994) che ha recepito
tra l'altro l'art.11 della legge 24 luglio 1984 n. 363. Parallelamente
al passaggio del volontariato singolo a quello associato, si è
passati in questi anni dal volontariato occasionale, un po' romantico
ed emotivo, al volontariato organizzato, attrezzato, addestrato, autosufficiente.
Oggi comunque, non si può certo dire che tutte le associazioni
abbiano strutturato gruppi di intervento professionalmente capaci ed autosufficienti,
ne che tutte siano giunte allo stesso grado di capacità operativa;
ma è indubbio che nel complesso, il volontariato di protezione
civile, organizzato dalle molte associazioni esistenti, è una grande
forza, sia sul piano numerico che in quello della qualificazione professionale
e della capacità di intervento, tale da porre il volontariato allo
stesso livello delle altre componenti istituzionali della protezione civile.
Non a caso l'art.11 della legge 225/92 sancisce che le organizzazioni
di volontariato fanno parte delle strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile. Nello stesso tempo, però, non possono
e non devono sostituire le istituzioni. Nella protezione civile le associazioni
di volontariato sono strutturate per settori che operano in continuità
nel loro campo specifico di attività, ma strutturano anche appositi
gruppi di intervento altamente specializzati ed operativi, posti al servizio
di chi gestirà l'intervento globale. La maggior parte sono a carattere
nazionale, le quali riescono, con maggiore o minore intensità,
a rappresentare e coordinare i moltissimi gruppi locali che a loro fanno
riferimento ; ma vi sono anche, ovviamente, molti gruppi locali autonomi,
la cui individuazione ed utilizzo è più difficile. In questa
ottica, deve essere poi citata l'iniziativa dei gruppi comunali e intercomunali
di volontariato di protezione civile e dei gruppi dei vigili del fuoco
volontari, che costituiscono una esperienza vitale in alcune regioni di
frontiera.
E' inutile precisare che sono considerate associazioni di volontariato
di protezione civile quelle associazioni liberamente costituite da volontari
con fini solidaristici e senza scopo di lucro, anche indiretto, e che
svolgono o promuovono attività di previsione e prevenzione e soccorso
in occasione di calamità naturali o indotte, nonché attività
di formazione alla coscienza di protezione civile. L'aspetto più
importante è, ovviamente, quello del fine di solidarietà,
e della sua traduzione operativa nella caratteristica della gratuità,
dell'assenza del fine di lucro individuale e collettivo. La protezione
civile è, in qualche modo infatti, il punto più alto e di
sintesi della solidarietà, in quanto è solidarietà
verso un'intera comunità, colpita da una fatto grave e violento
come la calamità e chiama a raccolta doverosa tutte le energie
della comunità ,nessuna esclusa e al massimo delle capacità.
Questo vale con evidenza nell'emergenza, ma vale anche nella fase di previsione
e prevenzione: che è, appunto, conoscenza attenta ed armoniosa
della propria realtà territoriale, che non può non tradursi
in rispetto e impegno attivo di tutela e valorizzazione.
Il volontario è da ritenere elemento insostituibile nell'organizzazione
della protezione civile e proprio perché presta la sua opera in
maniera del tutto gratuita, mettendo a disposizione della collettività
la propria professionalità ed il tempo libero, è bene che
il suo ruolo venga esaltato e ben identificato anche nell'essere facilmente
individuato indossando uniformi di foggia (compresi emblemi e distintivi)
non confondibili con altre forze che sono si quelle "istituzionali"
quali vigili del fuoco, forze armate, forze di polizia, corpo forestale
dello stato ecc., ma che per questo lavoro percepiscono un regolare stipendio
dall'amministrazione dello Stato.
Sono da bandire, quindi, quei comportamenti quali l'uso di lampeggiatori
d'emergenza (consentito soltanto per le ambulanze in uso alle organizzazioni
di volontariato) o di palette segnaletiche, l'effettuazione di scorte
non autorizzate dalle forze di polizia, la regolazione del traffico o
quegli abusi che contribuiscono a confondere il volontario di protezione
civile con le forze istituzionali.
Fatte queste indispensabili premesse si può tranquillamente affermare
che per diventare volontario di protezione civile il singolo cittadino,
nel rispetto dei già citati principi, dovrà aderire ad un'associazione
di volontariato che svolga attività nelle quattro fasi che contraddistinguono
il sistema della protezione civile in Italia: previsione, prevenzione
e soccorso e superamento dell'emergenza. Queste associazioni
di volontariato devono possedere i requisiti di moralità,
affidabilità, capacità operative e una struttura
organizzativa ed autosufficiente in modo da poter dare,
nel momento dell'emergenza, un valido supporto alle istituzioni. Gli
aderenti oltre a possedere i requisiti suddetti non devono avere procedimenti
penali pregressi o in corso. A loro si chiede di svolgere la propria
attività di competenza specializzandosi in uno o più settori
che sono numerosi e diversificati tra loro. I principali sono:
- Formazione della coscienza civile intesa principalmente come educazione
alla protezione civile rivolta soprattutto alle popolazioni delle zone
a rischio, ai giovani ed agli studenti della scuola dell'obbligo;
- Previsione intesa come studio delle cause dei fenomeni calamitosi, della
identificazione dei rischi e della individuazione delle zone soggette
a rischio;
- Prevenzione volta da evitare o ridurre al minimo la possibilità
che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi ed a promuovere
e curare l'educazione della popolazione all'autoproduzione;
- Soccorso svolto in numerosi settori tra i quali il sanitario, l'assistenziale
ed il tecnico (radioamatori, sommozzatori, squadre antincendio boschivi,
unità cinofile di soccorso, speleologi, paracadutisti ecc.)
- Superamento dell'emergenza volta ad attuare tutte quelle iniziative
che ostacolano la ripresa.
Pertanto se un cittadino vuole dedicarsi al volontariato di protezione
civile dovrà individuare, sul territorio, nazionale associazioni
di volontariato che svolga attività in uno dei settori in cui detto
cittadino ha già preparazione o intenda acquisirla. Gli enti da
contattare sono nell'ordine:
- Prefettura
- Regione
- Dipartimento della Protezione Civile
Bisogna comunque
tenere presente che la prima autorità di protezione civile è
il Sindaco e che, quindi, in primo luogo ci si deve rivolgere al Comune
di appartenenza anche perché molti Comuni hanno già costituito
efficienti gruppi comunali di volontariato di protezione civile. Ai volontari,
limitatamente al periodo di impiego autorizzato, vengono garantiti:
- il mantenimento
del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale;
- la copertura assicurativa e il rimborso delle spese sostenute nell'attività
di protezione civile.
Periodicamente vengono svolte esercitazioni alle quali sono chiamate a
partecipare le associazioni di volontariato che durante l'anno possono
organizzare, di propria iniziativa e con l'apporto del Dipartimento della
protezione civile, corsi di formazione utilizzando anche le strutture
del Centro nazionale della protezione civile situato alle porte di Roma
(Castelnuovo di Porto), dove ha sede la Scuola Nazionale della
protezione civile.
Secondo la normativa vigente il Ministro per il coordinamento della protezione
civile (oggi Sottosegretario) o per sua delega, il Prefetto territorialmente
competente, può disporre l'impiego delle associazioni di volontariato
in attività di previsione, prevenzione soccorso e superamento dell'emergenza
(ex art.11 della legge 24 luglio 1984 n. 363 recepito nell'art.18 della
legge 24 febbraio 1992 n. 225 istitutiva del Servizio nazionale della
protezione civile). Pertanto, al verificarsi di una emergenza il Dipartimento
della protezione civile (retto dal Sottosegretario alla protezione civile)
o la Prefettura possono allertare i responsabili delle associazioni di
volontariato riconosciute al fine di autorizzare l'intervento dei rispettivi
volontari tecnicamente qualificati a supporto delle forze istituzionali.
Questa prassi è ormai entrata nella consuetudine e sono numerosissimi
i volontari appartenenti ad associazioni di volontariato censite dal Dipartimento
della protezione civile, che sono stati allertati per partecipare ad attività
di soccorso sia in Italia che all'estero, nonché a prove di simulazione
di emergenza ed addestramento.
Appare opportuno ricordare che la protezione civile deve tutelare la vita
degli uomini e salvaguardare i beni e l'ambiente dai danni derivanti da
calamità naturali o eventi indotti; un impegno troppo importante
per essere svolto con superficialità da soccorritori improvvisati
o, peggio ancora da speculatori. Pertanto il cittadino che vuole diventare
volontario deve curare la sua preparazione professionale e morale poiché,
se ben preparato ed addestrato, rappresenta la forza di protezione civile
locale di più immediato intervento proprio perché vive sul
posto e conosce il territorio e le genti da soccorrere.
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