Stemma del Comune di Portopalo di Capo Passero
Consiglio Comunale di Portopalo di Capo Passero
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Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti.

Il Consiglio Comunale del Comune di Portopalo di Capo Passero risulta così composto:

Presidente Corrado Scala
   
Vice Presidente  
   
Componenti
(in ordine alfabetico)
Balbo Loredana, Burgaretta Corrado, Burgaretta Ornella, Cannarella Giovanni, Di Maria Antonio, Montalto Vincenzo, Montoneri Gaetano, Nardone Salvatore, Pisana Edmondo, Scala Corrado, Scala Paolo, Scala Sandra, Sortino Fabio, Taccone Corrado, Taccone Elivio


Informazioni e norme giuridiche concernenti il Consiglio Comunale

- Elezione, composizione e durata in carica
- Consiglieri Comunali
- Funzioni e Competenze
- Convocazione
- Attività Ispettiva
- Presidenza
- Deliberazioni
- Regolamento di Funzionamento
- Scioglimento e Decadenza


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Elezione, Composizione, Durata in Carica
 
Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili

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Consiglieri Comunali
 
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato
   
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione
   
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio al procedimento per la decadenza degli incompatibili
   
4. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio
   
5. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.
   
6. I consiglieri che non intervengono alle sedute del consiglio, per quattro volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale
   
7. A tal riguardo, su iniziativa di un consigliere o su istanza di un elettore il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, deve provvedere, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di notificazione. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio comunale esamina e infine delibera tenuto adeguatamente conto delle giustificative presentate da parte del consigliere interessato nella stessa seduta in cui viene deliberata la decadenza, si procede alla surroga del consigliere decaduto
   
8. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge
   
9. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento
   
10. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni gestione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale
   
11. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge
 
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Funzioni e Competenze
   
1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune, controlla l'attività svolta ed i risultati conseguiti
   
2. Il consiglio comunale con norme regolamentari, fissa le modalità per favorire allo stesso, servizi, attrezzature e risorse finanziarie
   
3. Adotta i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dall'art. 1, comma 1, lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive integrazioni e modifiche con competenza esclusiva ed inderogabile. Può istituire al suo interno commissioni di indagine su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale, con le procedure e le competenze di cui al successivo art. 21. E' esclusa la delega di funzioni consiliari ad altri organi comunali
   
4. Spetta comunque al consiglio:
a) procedere all'elezione di un presidente e di un vice presidente;
b) procedere alle nomine previste in capo al consiglio in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
c) nominare il revisore dei conti;
d) nominare il difensore civico;
e) dichiarare la decadenza dalla carica dei consiglieri nei cui confronti sia stata accertata la mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo;
f) dichiarare la decadenza del sindaco nei cui confronti sia stata votata una mozione di sfiducia da parte di almeno i 2/3 dei consiglieri in carica, conformemente a quanto previsto all'art. 10 della legge regionale n. 35 del 15 settembre 1997
   
5. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti non possono, essere adottate in via surrogatoria da altri organi comunali
 
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Convocazione
   
1. Il consiglio comunale è convocato dal suo presidente, di propria iniziativa, su richiesta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno
   
2. La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal presidente uscente con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora i1 presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale, in ogni caso spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del presidente
   
3. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del tipo di convocazione, del giorno, dell'ora della seduta, nonché l'elenco degli affari da trattare, da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, a mezzo di messo comunale alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune
   
4. Nei termini di notificazione non si comprendono il giorno della notifica ed il giorno della seduta; detti termini devono intendersi interamente utili
   
5. Nei casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia consegnato 24 ore prima della seduta; in tal caso, quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda, ogni proposta di deliberazione dovrà essere differita al giorno seguente. Altrettanto è stabilito per gli elenchi, l'oggetto da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta
   
6. L'elenco degli oggetti da trattarsi, sotto la responsabilità del segretario comunale, deve essere pubblicato nell'albo pretorio nei termini di cui al punto 3 del presente articolo
   
7. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno tre giorni prima, o 24 ore prima nei casi d'urgenza, della seduta
   
8. Il consiglio comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge o il regolamento di cui all'art. l6 non prevedono un quorum superiore. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione
   
9. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità
   
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento di cui all'art. 16 del Regolamento Comunale
 
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Attività Ispettiva
   
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente l'amministrazione comunale
   
2. Alle suddette commissioni è attribuito il potere di indagine e di accesso a tutti i documenti e gli atti amministrativi che la commissione stessa ritiene utili ai fini della indagine medesima
   
3. La commissione è composta da tre consiglieri comunali eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno in modo da assicurare la presenza della minoranza consiliare
   
4. Il componente consiliare di minoranza assume la funzione di residente
   
5. Sulle conclusioni dell'indagine eseguita la commissione riferisce direttamente al consiglio comunale
 
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Presidenza
   
1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto con la procedura di cui all'art. 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, subito dopo espletate le operazioni di giuramento, convalida surroga. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del consiglio spetta al vice presidente e in sua mancanza al consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali
   
2. Il presidente della seduta ha poteri discrezionali ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità nello svolgimento della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno
   
3. Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, ove occorre, all'assistenza della forza pubblica
   
4. Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle proposte sottoposte al consiglio
   
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il presidente del consiglio comunale si avvale degli uffici e del personale della segreteria comunale
 
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Deliberazioni
   
1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti in seduta dichiarata valida ai sensi del 5° comma del precedente art. 20, salvi i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dalla legge
   
2. Le schede bianche, nulle e non leggibili si comprendono nel calcolo dei votanti; non si comprendono gli astenuti
   
3. Le votazioni sono palesi, salvo i casi concernenti persone e negli altri casi previsti dal regolamento di cui all'art. 16 del Regolamento Comunale
   
4. Ove si proceda alla nomina o designazione dei rappresentanti del consiglio comunale dei gruppi di minoranza, saranno proclamati eletti i designati dalla minoranza che avranno riportato il maggior numero di voti
   
5. Le deliberazioni del consiglio sono pubblicate ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 44/91 e successive modifiche e divengono esecutive ai sensi di quanto previsto dall'art. l2 e seguenti della medesima legge
 
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Regolamento di Funzionamento
   
1. Il funzionamento del consiglio comunale sarà disciplinato dal Regolamento Comunaledi cui all'art. l6
   
2. Al regolamento sono demandate:
- la disciplina del funzionamento del consiglio;
- casi in cui le deliberazioni consiliari debbano essere adottate con un determinato quorum di presenze;
- la regolamentazione della pubblicità delle sedute del consiglio;
- la regolamentazione dei casi in cui è prevista la votazione segreta;
- le modalità di approvazione dei processi verbali di seduta;
- le modalità secondo cui i processi verbali possono darsi per letti;
- le modalità di espletamento del mandato di consigliere comunale all'interno della struttura comunale;
- le modalità di svolgimento delle sedute della giunta comunale (sessioni fisse, ordinarie, straordinarie ecc.);
- il contenuto dei programmi e degli atti fondamentali di competenza del consiglio, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 142/90 come recepita dalla legge regionale n. 48/91;
- la disciplina dell'uso del gonfalone comunale.
 
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Scioglimento e Decadenza del Consiglio Comunale
   
1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali e, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa, parere che se non reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde, per le seguenti cause:
a) quando violi obblighi imposti dalla legge, ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b) per mancata approvazione del bilancio entro il termine massimo di trenta giorni della convocazione della seduta fissata dal commissario, nominato dall'Assessore regionale agli enti locali, per la predisposizione dello schema di bilancio e per la convocazione del consiglio;
c) in tutte le altre ipotesi previste dalla legge
   
2. Il consiglio inadempiente per come sopra rimane sospeso in attesa della definizione della procedura di applicazione della sanzione di scioglimento
   
3. Il consiglio comunale decade:
a) nel caso di fusione di due o più Comuni;
b) nel caso di separazione o aggregazione di una o più borgate o frazioni che dia luogo a variazione del numero dei consiglieri assegnati al Comune;
c) nel caso di cessazione dalla carica del sindaco per i motivi di cui al 1° comma, art. 11 della legge regionale n. 35/97. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4°, della legge regionale n. 35/97, di un commissario il quale resterà in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà alla sezione provinciale del comitato di controllo e all'Assessorato regionale degli enti locali compete al segretario comunale. Le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli art. 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni
   
4. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile
 
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