Riconosciuta la pericolosità di tale minerale, rivelato nocivo per la salute dell’uomo, ed in attuazione di specifiche direttive CEE, lo Stato Italiano, con la legge n. 257 del 27 marzo 1992, ha dettato norme per la cessazione dell’impiego e per il suo smaltimento controllato. Successivamente sono stati emanati dispositivi legislativi tra cui il decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 – Ministero della Sanità, che detta le norme e le metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie con riferimento sia all’amianto in matrice compatta sia a quello in matrice friabile; la legge n. 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in campo ambientale” ha previsto, tra l’altro, all’art. 20, l’effettuazione del censimento dell’amianto e degli interventi di bonifica, demandando ad un successivo decreto le modalità di attuazione contenute nel decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003, “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 93 del 23 marzo 2001”, che conferma i compiti relativi alla realizzazione della mappatura, già attribuiti alle Regioni.
Coerentemente con le suddette disposizioni normative, la Regione Sicilia ha emanato la Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”, che fornisce indicazioni per l’adozione, sul territorio regionale, di misure volte alla prevenzione ed al risanamento ambientale rispetto all’inquinamento da fibre di amianto, la mappatura, la bonifica e il recupero di siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, la citata legge regionale all’art. 4, comma 1, lettera b, prevede l’obbligo per i Comuni di dotarsi di un Piano comunale amianto, finalizzato alla concreta attuazione in ambito territoriale di tutte le misure previste dalla vigente normativa, secondo le linee guida di cui alla circolare 22 luglio 2015.
Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto. Scopo prioritario è quello di “fotografare” la situazione di fatto e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.
Il secondo, in soluzione parallela con il primo obiettivo, riguarda la rapida rimozione di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, con contestuale intensificazione della vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni;
Il terzo scopo del piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale 10/2014. Sui tempi di attuazione del piano occorre segnalare la legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”, pubblicata sulla GURS n. 22 del 24 maggio 2016 che introduce delle importanti modifiche alla legge 10/2014. Nello specifico, le modifiche apportate all’art. 4 riguardano l’obbligo di adozione per i Comuni siciliani del Piano comunale amianto entro tre mesi dall’adozione, da parte della Regione Sicilia, del Piano di protezione dell’ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto.
Sarà importante effettuare, in tempi celeri, la raccolta delle informazioni minime, previste dall’allegato 1 delle linee guida, per l’acquisizione delle indicazioni relative alla mappatura dei siti comunali interessati dalla presenza di amianto.
Stilare il Piano comunale amianto è un passaggio importante, al fine di ottenere i finanziamenti regionali necessari per una piena e capillare bonifica del territorio. Fondamentale risulta essere la partecipazione dei cittadini, sia di coloro che posseggono manufatti in amianto, sia di coloro che, anche in maniera volontaria ed anonima, volessero contribuire a fornire informazioni utili per una fotografia quanto più realistica della situazione del territorio”.
L’elaborazione corretta delle informazioni di auto notifica costituisce il dato di partenza su cui costruire il Piano Comunale Amianto, in accordo con il Decreto Ministeriale n. 101/2003 secondo cui il censimento, ovvero, l’individuazione e la determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale o costruito rappresenta la prima fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione dei dati pervenuti, dovrà evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente.
Al fine di ottimizzare i risultati del censimento ed avere la certezza che tutta la cittadinanza possa essere messa nelle condizioni di poter partecipare attivamente alla redazione del Piano Comunale Amianto, fondamentale per la tutela della salute di tutti i cittadini e la salvaguardia del territorio, tale Amministrazione dal 21/08/2017 consegnerà a domicilio tramite dei volontari la scheda di auto notifica così come allegata alla presente nota informativa, oppure potrà essere ritirata presso l’ufficio ecologia.
Successivamente tutti coloro che fossero in possesso presso gli immobili di proprietà di manufatti in amianto (serbatoi, coperture, tubazioni…..) sono tenuti a consegnare tale scheda compilata e firmata presso l’ufficio protocollo al piano terra del Comune di Portopalo di C. P.
A far data dal 30/09/2017 saranno effettuate le necessarie verifiche, mediante la Polizia Municipale, per rintracciare i soggetti (pubblici o privati proprietari di siti, edifici, impianti, manufatti e materiali contenenti amianto) inadempienti cui verrà irrogata la sanzione di cui all’art. 5 comma 6 della L.R. 10/2014 e contestualmente verrà inviata la lettera con la richiesta di compilazione della scheda di auto notifica da restituire entro 30 giorni all’Ente locale che comunicherà le informazioni all’ARPA.
L’Assessore all’Ambiente
Ing. Silvia Lentini

scheda segnalazione

scheda autonotifica