Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e 54 del  D.Lgs. n. 267/2000. Esecuzione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero.

Periodo dal 04 luglio 2017 al 15 ottobre 2017.

 

IL SINDACO

PREMESSO:

che il Comune di Portopalo di Capo Passero è socio della S.R.R. (società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) “Siracusa Provincia” – nel cui ambito rientrano 21 comuni – alla quale la legge regionale assegna, in via esclusiva, la competenza a gestire il servizio integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di riferimento;
che detta società, dalla data della sua costituzione a tutt’oggi, non risulta operativa, in quanto non ha provveduto a individuare il soggetto gestore del servizio in parola;
CONSIDERATO, in particolare, che:
– l’ordinanza 5/Rif del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione Siciliana poneva a carico dei Comuni adempimenti in merito all’adeguamento degli appalti finalizzato all’incremento della raccolta differenziata;
– con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 7.7.2016 è stato approvato il regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili in adempimento all’articolo 3 della richiamata ordinanza presidenziale n. 5/Rif del 7 giugno 2016;
– ai fini di incrementare la raccolta differenziata per raggiungere i limiti di percentuale voluti dalla normativa è stata emessa l’ordinanza n. 10 del 19.4.2017 che regolamenta l’attività di raccolta dei rifiuti, mantenendo il sistema “porta a porta” per il centro urbano, estendendolo anche alle contrade e introducendo il calendario settimanale di conferimento differenziato dei rifiuti secondo le varie categorie merceologiche, prevedendolo nel periodo estivo anche nel giorno di domenica;
– con l’attuazione della predetta ordinanza n. 10 del 19.4.2017 viene a essere modificato l’assetto del servizio di raccolta e smaltimento degli r.s.u., integrando il Capitolato Speciale d’Appalto in essere con la calendarizzazione di cui alla predetta ordinanza n. 10;
– con Ordinanze Presidenziali n. 1 e 2/Rif 2017, nelle more dell’attivazione del sistema di gestione ad opera della Società Regolamentazione Rifiuti (S.R.R) “Siracusa Provincia” e dell’individuazione dell’operatore economico che gestirà il Servizio di Igiene Urbana del relativo Piano d’Ambito, è stato disposto che il Commissario Straordinario – nominato ex art 14 della legge regionale n. 9/2010 – provveda ad affidare, con le modalità previste per legge, “direttamente e in via temporanea, la gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti nei territori comunali afferenti l’ATO di riferimento della SRR, in cui vi siano gestioni del servizio in proroga ovvero affidamenti temporanei e diretti in forza di ordinanze sindacali contingibili e urgenti ed in ogni altra ipotesi di gestione provvisoria”;
– con nota del 24.6.2017 n. 277 la SSR ha comunicato la convocazione per il giorno 27.6.2017 alle ore 12,00 del CDA al fine di discutere, tra l’altro, della “predisposizione degli atti di gara per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento RSU, per i comuni di Portopalo di Capo Passero, Rosolini e Francofonte”;
– dall’esito della predetta riunione del CDA è emerso che l’affidamento del servizio necessita di un lasso di tempo non inferiore a cento giorni per perfezionare gli atti di gara;
CONSIDERATO che, nelle more dell’affidamento del servizio da parte della SRR Siracusa Provincia, occorre garantire la raccolta dei rifiuti, anche in considerazione del periodo estivo caratterizzato da un maggior afflusso di persone e dalle alte temperature, a mezzo ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene pubblica ex artt. 50 e 54 D.Lgs, n. 267/2000;
RITENUTO di ordinare alla ditta Puccia Giorgio, con sede in Modica (Rg) Via Modica Ragusa n. 4, che attualmente espleta il servizio in parola, di eseguire le relative attività per un periodo di 15 settimane – a partire da 4 luglio fino al 16 ottobre – secondo quanto previsto nel capitolato speciale di appalto come modificato in esecuzione dell’ordinanza n. 10 del 19.4.2017;
DATO ATTO che laddove, al termine del periodo sopra indicato, la SRR Siracusa Provincia non dovesse aver ultimato la procedura di affidamento del servizio di che trattasi, questo ente procederà autonomamente previo espletamento di procedura comparativa;
CONSIDERATO
– che la ditta Puccia Giorgio, con sede in Modica, via Modica-Ragusa n. 4, C.F.: PCCGRG49B19F258A, P. IVA 00404440885, iscritta alla C.C.I.A.A. di Ragusa numero REA RG 45584 e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. PA/000536, possiede i requisiti per poter espletare il servizio di che trattasi;
– che il DURC risulta regolare e la ditta è inserita nella “White list” della Prefettura di Ragusa;
DATO ATTO altresì che gli uffici attiveranno tempestivamente tutte le ulteriori verifiche non appena acquisiti i dati necessari e, qualora dovessero essere accertati elementi relativi alla sussistenza di cause di decadenza e di sospensione, si procederà alla revoca della presente Ordinanza.
DATO ATTO che l’Anac con delibera n. 1375 del 21.12.2016, intervenendo sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana, sullo stato di attuazione della riforma e sull`analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema, ha evidenziato “Nulla evidentemente impedisce al Sindaco, in presenza di una fase di stallo per l’impossibilità della SRR di assicurare il servizio, di sostituirsi all’ente preposto adottando, legittimamente, le Ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente“;
RICHIAMATO l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui “l’esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia e immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge, pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa – specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica – il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’ art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regola, in via ordinaria, la materia (CGA, dec. 21/2005)” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 26 ottobre 2016, n. 2737, TAR Palermo n. 291 del 1 febbraio 2017);
CONSIDERATO, stante la mancata operatività della SRR e l’assenza di in ordine all’affidamento del servizio di igiene ambientale sul territorio, che ricorrano i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente teso a garantire lo svolgimento del servizio di igiene ambientale ed a prevenire il pericolo per l’incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, derivante dalla circostanza che la sua interruzione determinerebbe un elevato rischio igienico ambientale conseguente alla mancata raccolta e conferimento dei rifiuti, nonché ripercussioni sotto il profilo economico sociale;
DATO ATTO che il conferimento dei rifiuti solidi urbani deve avvenire presso la discarica della Sicula Trasporti s.p.a. autorizzata con provvedimento del Presidente della Regione siciliana del 1.6.2017;
VISTI gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto dell’Assessorato Regionale alla Sanità che individuano nel Sindaco l’Organo competente all’emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 che rispettivamente prevedono “ln particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale” e che “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.
VISTA la l.r. 08 aprile 2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e dei siti inquinati”, con la quale la Regione Siciliana ha disciplinato la gestione dei rifiuti nel territorio regionale nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti;
VISTA la “Direttiva in materia di gestione integrata dei rifiuti n. 1/2013” emanata dal1°Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Circolare n. 221 del 01 febbraio 2013, ai sensi dell`art. 2 della L.R. 08 aprile 2010, n, 9 e ss.mm.ii., stabilendo le modalità per la gestione integrata dei rifiuti in Sicilia;
VISTA la direttiva generale dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. n. 42575 del 28 ottobre 2013 – Attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Ex Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 8/RIF del 27 settembre 2013;
VISTA la Disposizione attuativa n. 69 del 24 settembre 2016 che stabilisce i limiti quantitativi dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei rispettivi territori;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/R1F del 31 05.2016 e 6 /RIF del 30.06.2016, nonché le ordinanze 1/RIF del 1/2/2017 e n. 2/RIF del 2.02.2017;
VISTI lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO l’articolo 69 dell’Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;
Ai sensi degli artt. 50 e 54 D.L.gs n. 267/2000 e per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, in deroga alla L.R. 9/2010 e al D.Lgs. 152/2006;

O R D I N A

1. alla ditta Puccia Giorgio, con sede in Modica, via Modica-Ragusa n. 4, C.F.: PCCGRG49B19F258A, P. IVA 00404440885:
Di provvedere all’esecuzione del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale dal 4 luglio 2017 al 15 ottobre 2017;
Di provvedere al trasporto e conferimento dei rr.ss.uu. secondo le indicazioni delle ordinanze del Presidente della Regione siciliana in materia;
2. di dare mandato ai responsabili dei servizi competenti di procedere agli atti gestionali conseguenziali alla presente ordinanza, ciascuno in relazione alle proprie competenze;
3. La presente Ordinanza si intende immediatamente revocata, senza null’altro a pretendere da parte della ditta incaricata del servizio, nel caso di individuazione da parte della S.R.R. o di altro organo eventualmente competente a termini di legge del soggetto gestore del servizio di igiene urbana nel territorio comunale;
D I S P O N E
La presente ordinanza deve essere tempestivamente notificata a mezzo pec:
Alla ditta Puccia Giorgio, con sede in Modica, via Modica-Ragusa n. 4, C.F.: PCCGRG49B19F258A, P. IVA 00404440885 PEC: pucciaimpresa@cgn.legalmail.it;
All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Viale Campania n. 36 Palermo, Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmali.regione.sicilia.it;
Alla S.R.R. “Siracusa provincia” Pec: srrsiracusa@legalpec.me;
A S.E. il Prefetto di Siracusa, Piazza Archimede n. 15 PEC: protocollo.prefsr@pec.interno.it;
Al responsabile dell’area economico finanziaria di questo Comune per i provvedimenti di competenza relativi alla copertura economico-finanziaria del predetto atto per il periodo in parola citato, nonché per gli adempimenti connessi alla prenotazione dell’impegno di spesa;
Al responsabile dell’Area tecnica e dell’Area di Vigilanza per gli adempimenti di competenza;
La stessa verrà inoltre trasmessa:
1. all’ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all’Albo Pretorio;
2. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma;
3. al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Roma;
4. al Sig. Presidente della Regione Siciliana – Palermo.

Dalla residenza Municipale addì 3 luglio 2017
IL SINDACO
Giuseppe Mirarchi

Ord. Sind. n. 13 del 03.07.2017